Peste Suina, emessa Ordinanza regionale per permettere l’accesso ai parchi e transito sulle strade asfaltate.
L’ordinanza regionale esplicativa n.4/2022 integra l’ordinanza del Ministero della Salute valida per 6 mesi dal 13 gennaio al 13 luglio 2022, emessa dopo il rilevamento del virus della peste suina africana in alcune carcasse di cinghiale ritrovate in Liguria e nel basso Piemonte.
Tra i 36 Comuni liguri interessati si trova anche il Comune di Pieve Ligure
L’Ordinanza consente le seguenti attività:
- Accesso alle aree verdi dei centri urbani
- Accesso a parchi, spiagge, moli, strade lungomare e aree ricreative recintate dei centri abitati
- Attività all’aperto sulle strade provinciali e comunali e su tutte le strade asfaltate anche private necessarie per raggiungere abitazioni, i luoghi di lavoro, i fondi agricoli di proprietà, le strutture ricettive aperte al pubblico
Non consente:
- Caccia o pesca di qualsiasi specie
- Raccolta di funghi o tartufi
- Trekking, mountain biking e altre attività outdoor
- Divieto di lasciare in libertà cani o altri animali domestici
- Divieto di movimentazione degli animali da allevamento
Le seguenti attività sono sospese per 30 giorni (fino al 13 febbraio 2022):
- Attività dei CRAS di recupero della fauna selvatica proveniente dalla zona infetta, salvo che non sia autorizzata dal Servizio veterinario della Asl competente
- Attività selvi-colturali (Sono consentiti solo i tagli per approvvigionamento di legna da ardere da parte dei residenti. Possono proseguire i cantieri di intervento già avviati alla data di entrata in vigore dell’ordinanza)
Ulteriori disposizioni per gli allevamenti:
- Autoconsumo: macellazione immediata dei suini detenuti all’interno degli allevamenti familiari per autoconsumo previa visita clinica pre e post mortem da parte del servizio veterinario delle Asl (revocate le limitazioni del numero di capi suini macellati per uso familiare) e divieto di ripopolamento per 6 mesi
- Allevamenti bradi: abbattimento o macellazione immediata anche dei suini degli allevamenti bradi o semibradi e allevamenti misti (di suini, cinghiali e ibridi) con divieto di ripopolamento per 6 mesi
- Allevamenti commerciali: programmazione della macellazione di suini e cinghiali presenti negli allevamenti di tipo commerciale entro 30 giorni, con divieto di riproduzione e ripopolamento per 6 mesi
Esclusivamente il personale autorizzato potrà accedere e percorrere la zona infetta per operazioni di verifica e recupero delle carcasse.