Sulla base di comunicazioni impartite dal Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria emerge che il D.P.C.M. 8 marzo 2020 pone in capo agli operatori di sanità pubblica e ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti – Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L. – la prescrizione ai soggetti interessati della permanenza domiciliare.
Tali disposizioni sono tutt’ora in vigore, in quanto compatibili con quelle dettate dal D.P.C.M. 9 marzo 2020.
Si esclude quindi che i Sindaci dei Comuni territorialmente competenti debbano emanare specifica ordinanza nei confronti dei soggetti interessati, con conseguente notifica della stessa.
La prescrizione della permanenza domiciliare ai soggetti interessati e la relativa comunicazione spettano dunque ai Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L.