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Matrimoni civili

PROCEDURA ORDINARIA

Nell’ordinamento giuridico italiano esistono tre tipi di matrimonio:

  1. il matrimonio civile (presso il Comune), celebrato davanti all’Ufficiale di stato civile
  2. il matrimonio concordatario, celebrato davanti al ministero del culto cattolico (parroco) ma regolarmente iscritto nei registri di stato civile
  3. il matrimonio canonico (solo in chiesa) celebrato davanti al ministero del culto cattolico, senza effetti civili

Per i primi due tipi di matrimonio è necessario fare richiesta di pubblicazioni presso il comune di residenza di uno dei due sposi.

Nel Comune di Pieve Ligure, i matrimoni civili vengono celebrati la mattina previo accordi con l’Ufficio di Stato Civile, nella Sala del Consiglio, dal Sindaco o da un suo delegato (consigliere o assessore comunale).
Per fissare l’appuntamento della cerimonia occorre fare domanda due mesi prima dalla data prestabilita.

Per i non residenti occorre la delega del Comune dove sono state eseguite le pubblicazioni.

Condizioni essenziali

Per celebrare un matrimonio civile sono necessari alcune condizioni, senza le quali l’atto non pùo essere celebrato:

  • Avere entrambi 18 anni compiuti; tale età può essere abbassata a 16 anni con decreto del Tribunale dei Minori a condizione che il giudice abbia accertato la maturità psichica del minore e che incorrano gravi motivi
  • La sanità mentale per cui l’interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio
  • La libertà di “status” cioè la mancanza di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti civili
  • L’inesistenza di rapporti di parentela o affinità tra gli sposi
  • La donna deve attendere almeno 300 giorni dallo scioglimento o l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Non dovrà attendere tale termine se il matrimonio è stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi, quando il matrimonio non è stato consumato, quando lo scioglimento è avvenuto dopo tre anni di effettiva separazione.
  • Il matrimonio è vietato tra chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato ed il coniuge della persona offesa dal delitto stesso.

CASI SPECIALI

Matrimonio con o tra minorenni (che, in ogni caso, abbiano compiuto i 16 anni)

È necessario il decreto di autorizzazione del tribunale dei Minori (il cui rilascio è appunto previsto, ai sensi dell’art. 84 c.c. che, nel menzionare al primo comma il divieto di contrarre matrimonio ai soggetti che non abbiano ancora compiuto i 18 anni, prevede al secondo comma l’eccezione di tale decreto su ammissione del Tribunale il quale, su istanza dell’interessato, accertata la maturità psico – fisica del richiedente e la fondatezza delle ragioni addotte a sostegno, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può (con il suddetto decreto emesso in camera di consiglio), ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i 16 anni).

Matrimonio con o tra persone divorziate

Per il matrimonio con uno o entrambi i divorziati devono ottenere copia integrale dell’atto di matrimonio precedente completata dall’annotazione della sentenza di annullamento (che viene rilasciata previa autorizzazione della Procura della repubblica competente, dal Tribunale del Comune dove è stato celebrato il matrimonio).

Qualora poi non fossero utilmente trascorsi 300 giorni dalla data di annotazione a margine del precedente atto di matrimonio (spatio temporis necessario per escludere eventuali gravidanze in corso da attribuire al precedente matrimonio), la sposa dovrà allegare anche la sentenza di divorzio da richiedere alla Cancelleria del tribunale che l’ ha emessa. La necessità di attendere i 300 giorni menzionati (prima di celebrare le nuove nozze), trova, precipuamente una sua giustificazione normativa nell’art. 89 c.c. (“Divieto temporaneo di nuove nozze”) che, testualmente recita: “Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo 300 gg. dallo scioglimento, annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio (tranne le dovute eccezioni (…). Il tribunale con decreto emesso inCamera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei 300 gg precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (…). Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata”.

Matrimonio con o tra stranieri

Nel caso di cittadini stranieri non appartenenti alla Comunità europea, la firma del Console o dell’Ambasciatore, deve essere autenticata dalla Prefettura competente. Se il cittadino straniero risiede in Italia, dovrà anche presentare il certificato di “stato libero” e di “residenza” in carta da bollo (come richiesto per il cittadino italiano). Il giorno del giuramento di matrimonio, è quindi necessaria la presenza di 2 testimoni per i quali è richiesto, oltre al compimento della maggiore età, che siano anche muniti di documenti validi e, se anch’essi stranieri, di aggiornato permesso di soggiorno.
Se uno dei due futuri sposi è di cittadinanza italiana,è richiesta la presenza di un solo testimone e di un genitore (…). I cittadini cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiati politici devono invece richiedere il nulla osta all’Alto Commissariato delle nazioni Unite per i Rifugiati.
I cittadini provenienti dagli Stai uniti, in sostituzione del nulla osta, devono presentare una dichiarazione giurata resa innanzi al Console U.S.A. con firma autenticata dalla Prefettura e atto notorio reso davanti al Pretore.
Occorre quindi specificare che, i tempi per ottenere questi certificati sono piuttosto variabili e, indubbiamente, dipendono in gran parte dalla lentezza o celerità della burocrazia dei luoghi di provenienza; esiste in ogni caso in proposito una convenzione europea (con esclusione di Gran Bretagna e Paesi Scandinavi), in virtù della quale il matrimonio, una volta celebrato, viene automaticamente trascritto anche nei rispettivi Paesi d’origine. Per gli altri Paesi si può invece richiedere un certificato di matrimonio plurilingue che ne permetta la trascrizione in tempi ragionevolmente brevi.



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